Approfondimento sui registratori telematici


 

Vediamo quindi cos’è e come funziona l’invio dei corrispettivi tramite registratori telematici, l’addio ai scontrini fiscali, fatture e ricevute cartacee, cosa cambia e quali sono i vantaggi.

 

Per ciascun punto vendita è obbligatorio dotarsi di un registratore telematico, che dovrà rispettare le regole tecniche previste dal provvedimento del 28 ottobre 2016.

Non sarà possibile adottare soluzioni operative diverse ad esclusione delle vendite per le quali è emessa su richiesta la fattura elettronica (obbligatoria nei confronti di titolari di partita IVA), mentre per le cessioni di beni in locali aperti al pubblico effettuate dalla grande distribuzione, la certificazione delle operazioni potrà essere effettuata tramite la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri all’Agenzia delle Entrate.

Fino al mese di luglio l’invio dei corrispettivi telematici sarà facoltativo ma a partire dalla seconda metà dell’anno scatterà l’obbligo di scontrino telematico per i soggetti con un volume d’affari superiore a 400.000 euro, obbligo che si estenderà a tutti i commercianti a partire dal 2020. Proprio in virtù delle nuove regole e dell’evoluzione normativa che ha interessato non solo i soggetti obbligati all’emissione della fattura elettronica, ma anche coloro che certificano le cessioni di beni con scontrino o ricevuta fiscale, i chiarimenti forniti dalle Entrate assumono particolare rilevanza.

 

Partiamo analizzando le regole e le novità previste a partire dal 1° gennaio 2019.

I soggetti della grande distribuzione e quelli equiparati che effettuano cessioni di beni in locali aperti al pubblico (articolo 22 del DPR n. 633/1972), dovranno certificare le operazioni nelle seguenti modalità:

  • fatta salva la richiesta di fattura (elettronica, con eccezione per i soli casi di esonero individuati nell’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127), mediante il rilascio della ricevuta fiscale o dello scontrino;
  • tramite memorizzazione elettronica e trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri.

 

Per il 2019, il cosiddetto scontrino elettronico è:

  • volontario, previo esercizio della relativa opzione entro il 31 dicembre 2018;
  • obbligatorio, dal 1° luglio 2019, per i soggetti con un volume d’affari superiore a 400.000 euro e, poi, dal 1° gennaio 2020, per tutti i commercianti al minuto e negozianti individuati ai sensi dell’articolo 22 del decreto IVA;
  • obbligatorio, per i soggetti passivi che effettuano cessioni di beni o prestazioni di servizi tramite distributori automatici (articolo 2, comma 2, del medesimo d.lgs. n. 127).

 

La trasmissione dovrà avvenire mediante i registratori telematici, in grado di garantire gli standard stabiliti dal provvedimento dell’Agenzia delle Entrate che ha attuato le nuove regole stabilite dall’articolo 2 del d.lgs. n. 127 del 2015.

Così come per le fatture elettroniche, anche la trasmissione dei corrispettivi avviene mediante la generazione di un file in formato XML, sigillato e trasmesso all’Agenzia delle Entrate in modalità telematica.

 

La risposta all’interpello n. 9 chiarisce che:

“Per gli esercenti che operano con un numero non inferiore a tre punti cassa per singolo punto vendita e che rispettano i requisiti di seguito elencati, la memorizzazione e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri dei singoli punti cassa possono essere effettuate mediante un unico punto di raccolta”

 

Per punto di raccolta si intende un Registratore Telematico collegato ai singoli punti cassa, definito anche Server di consolidamento-Registratore Telematico (di seguito, solo Server-RT). Il ServerRT, allocato presso il singolo punto vendita, rappresenta sempre il primo punto in cui vengono raccolti i corrispettivi e costituisce lo strumento che sigilla i file e li invia al sistema AE.

Richiamando alle regole tecniche disposte, l’Agenzia delle Entrate sottolinea che ciascun punto vendita deve disporre di un proprio Server-RT, che potrà essere anche collocato presso un unico locale centralizzato con elevati livelli di sicurezza fisica e logica.

 

“Anche in questo caso, tuttavia, agli utenti autorizzati va garantita la possibilità, presso ciascun punto vendita, di accedere a tutte le funzioni disponibili sul relativo ServerRT, al fine di consentire le attività di gestione e controllo presso il punto vendita stesso.”

 

Restano al momento escluse soluzioni diverse, come l’ipotesi di un serverRT unico e centralizzato per l’azienda, in quanto incompatibile con le regole tecniche stabilite dall’Agenzia delle Entrate con il provvedimento del 28 ottobre 2016. Mentre restano parimenti escluse soluzioni in cui i dati relativi ai corrispettivi non vengano inviati con la cadenza quotidiana legislativamente prevista (cfr. l’articolo 3 del citato provvedimento del 28 ottobre 2016), seppur salvati in forme che ne garantiscano l’immodificabilità.

 


La violazione dell’obbligo di trasmissione telematica dei corrispettivi comporterà l’applicazione delle sanzioni previste dall’articolo 2, comma 6, dello stesso d.lgs. n. 127 del 2015.


 

 


Bonus registratori di cassa al via per la trasmissione telematica


 

 

Bonus per i registratori di cassa necessari per la memorizzazione e la trasmissione telematica dei corrispettivi.

Il credito d'imposta del 50% fino a 250 euro sarà riconosciuto per gli acquisti effettuati nel 2019 e nel 2020.

 

 


Dettagli sul provvedimento


 

Al via il bonus del 50% per l’acquisto di registratori di cassa necessari per la memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi. Il credito d’imposta potrà essere richiesto per le spese sostenute nel 2019 e nel 2020 e sarà riconosciuto fino ad un massimo di 250 euro per l’acquisto di registratori di cassa di nuova generazione e fino ad un massimo di 50 euro per l’adattamento.

 

È con il provvedimento del 28 febbraio 2019 che l’Agenzia delle Entrate detta le regole per il riconoscimento e per l’utilizzo del credito d’imposta, il bonus per i registratori di cassa introdotto per agevolare gli esercenti attività commerciali al minuto e assimilati nella transizione al cosiddetto scontrino elettronico.

Già a partire dal 1° luglio 2019, i soggetti di cui all’articolo 22 del DPR Iva con volume d’affari superiore a 400.000 euro sono tenuti a memorizzare e trasmettere in modalità telematica all’Agenzia delle Entrate i dati dei corrispettivi giornalieri. Il nuovo obbligo parallelo alla fatturazione elettronica si applicherà a tutti i commercianti a partire dal 1° gennaio 2020.

 

Il bonus registratori di cassa potrà essere utilizzato in compensazione, ma attenzione ai pagamenti: il corrispettivo per l’acquisto o l’adattamento dovrà essere pagato esclusivamente con mezzi tracciabili. Il credito d’imposta, pari al 50% dell’importo sostenuto, fino ad un massimo di 250 euro in caso di acquisto e di 50 euro in caso di adattamento, potrà essere utilizzato in compensazione con modello F24 in modalità semplificata. Sarà possibile utilizzare il credito riconosciuto a partire dalla prima liquidazione periodica IVA successiva alla data di registrazione della fattura relativa al pagamento del corrispettivo per l’acquisto o adattamento del registratore di cassa.

 

Il bonus del 50% sarà riconosciuto esclusivamente per i pagamenti effettuati in modalità tracciabile, così come disposto dal provvedimento pubblicato dall’Agenzia delle Entrate il 28 febbraio 2019.

 

Commercianti ed assimilati dovranno pagare il corrispettivo indicato in fattura esclusivamente mediante:

  • assegni, bancari e postali, circolari e non, nonché i vaglia cambiari e postali;
  • addebito diretto, bonifico bancario o postale, bollettino postale, carte di debito, di credito, prepagate ovvero di altri strumenti di pagamento elettronico disponibili, che consentano anche l’addebito in conto corrente.

Il credito d’imposta riconosciuto dovrà inoltre essere indicato nella dichiarazione dei redditi dell’anno d’imposta in cui è stata sostenuta la spesa e nella dichiarazione degli anni d’imposta successivi, fino a quando se ne conclude l’utilizzo.

 


 

Ricordiamo ancora che l’obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri è stato introdotto come misura parallela alla fatturazione elettronica, per tutti quei soggetti che emettono scontrini e ricevute fiscali salvo esplicita richiesta di fattura da parte del cliente.

L’avvio della misura, modificato dalla Legge di Bilancio 2019, sarà differenziato in base al volume d’affari:

  • sarà in vigore dal 1° luglio 2019 per gli esercenti con volume d’affari superiore a 400.000 euro;
  • partirà dal 1° gennaio 2020 per tutti gli altri soggetti.

La novità, voluta per contrastare il fenomeno dell’evasione fiscale, si affiancherà alla lotteria degli scontrini a partire dal 2020, ovvero l’estrazione a sorte di premi rivolti ai cittadini collegata ai dati dei corrispettivi trasmessi dai negozianti.

 


 

 

 

Fonte articolo sui registratori telematici: "Trasmissione corrispettivi, registratore telematico obbligatorio in ogni negozio" da informazionefiscale.it

Articolo che tratta i vari bonus: "Bonus registratori di cassa al via per la trasmissione telematica corrispettivi" da informazionefiscale.it